Aggiornamento per RSPP (Datore di Lavoro)
Descrizione : "L’aggiornamento dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente indicati come datori di lavoro RSPP, è regolamentato dal punto 7. dell’ Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, raggiunto sulla formazione di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
Secondo il punto 7. di tale Accordo l' aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso. Esso ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati nell’Accordo e più precisamente di 6 ore per le attività a rischio basso, di 10 ore per le attività a rischio medio e di 14 ore per quelle a rischio alto.
L’aggiornamento, inoltre, secondo l'Accordo, va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica sia a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D. M. 16/1/1997 che a quei datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626. Per questi ultimi però, e cioè per i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero, il primo termine dell'aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo e si intende assolto anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro RSPP di cui al punto 5 dell’Accordo stesso.
Per quanto sopra detto, quindi, il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell’Accordo citato, ha frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 e che, secondo quanto indicato nel punto 9. dell’Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole e cioè con i contenuti e la durata in base alla classe di rischio dell’attività svolta, deve svolgere solo il corso di aggiornamento secondo i criteri di cui al Punto 7. dell’Accordo e nell’ambito del quinquennio a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso (e non dalla data di entrata in vigore) e cioè entro l’11/1/2017.
Per quanto riguarda invece i datori di lavoro esonerati, la Conferenza Stato Regioni, tenendo presente evidentemente che questi ultimi fin dal 1997 non sono stati obbligati a frequentare alcun corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, ha ritenuto opportuno anticipare a 24 mesi i termini di scadenza entro cui sono tenuti ad aggiornarsi perché diversamente sarebbe stato concesso a loro di potersi aggiornare, come accade per gli altri, entro il 2017 e cioè addirittura giusto ben venti anni dopo di quando hanno potuto usufruire dell’esonero (1997)."
Fonte:
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/informazione-formazione-addestramento-C-56/i-quesiti-sul-decreto-81-l-aggiornamento-dei-datori-di-lavoro-rspp-AR-11584/
Durata corso AGGIORNAMENTO :
Rischio BASSO 6 H
Rischio MEDIO 10 H
Rischio ALTO 14 H
Destinatari : Datori di Lavoro
Normativa di Riferimento : art 34, D.lgs. 81/2008 Accordo Stato-Regioni Dicembre 2011
Secondo il punto 7. di tale Accordo l' aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso. Esso ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati nell’Accordo e più precisamente di 6 ore per le attività a rischio basso, di 10 ore per le attività a rischio medio e di 14 ore per quelle a rischio alto.
L’aggiornamento, inoltre, secondo l'Accordo, va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica sia a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D. M. 16/1/1997 che a quei datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626. Per questi ultimi però, e cioè per i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero, il primo termine dell'aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo e si intende assolto anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro RSPP di cui al punto 5 dell’Accordo stesso.
Per quanto sopra detto, quindi, il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell’Accordo citato, ha frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 e che, secondo quanto indicato nel punto 9. dell’Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole e cioè con i contenuti e la durata in base alla classe di rischio dell’attività svolta, deve svolgere solo il corso di aggiornamento secondo i criteri di cui al Punto 7. dell’Accordo e nell’ambito del quinquennio a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso (e non dalla data di entrata in vigore) e cioè entro l’11/1/2017.
Per quanto riguarda invece i datori di lavoro esonerati, la Conferenza Stato Regioni, tenendo presente evidentemente che questi ultimi fin dal 1997 non sono stati obbligati a frequentare alcun corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, ha ritenuto opportuno anticipare a 24 mesi i termini di scadenza entro cui sono tenuti ad aggiornarsi perché diversamente sarebbe stato concesso a loro di potersi aggiornare, come accade per gli altri, entro il 2017 e cioè addirittura giusto ben venti anni dopo di quando hanno potuto usufruire dell’esonero (1997)."
Fonte:
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/informazione-formazione-addestramento-C-56/i-quesiti-sul-decreto-81-l-aggiornamento-dei-datori-di-lavoro-rspp-AR-11584/
Durata corso AGGIORNAMENTO :
Rischio BASSO 6 H
Rischio MEDIO 10 H
Rischio ALTO 14 H
Destinatari : Datori di Lavoro
Normativa di Riferimento : art 34, D.lgs. 81/2008 Accordo Stato-Regioni Dicembre 2011